Professore Ordinario
di Medicina Legale
Responsabilità sanitaria e indagini medico legali, a competenza di Massimo Montisci
La responsabilità sanitaria è un ramo della responsabilità civile che si occupa di risarcire i danni causati ai pazienti da errori o omissioni degli operatori sanitari.
In Italia, la responsabilità sanitaria è disciplinata dalla legge 24/2017, conosciuta anche come legge "Gelli-Bianco". La legge Gelli-Bianco ha introdotto importanti novità in materia di responsabilità sanitaria, tra cui: l'attività di prevenzione e gestione dei rischi da parte delle strutture sanitarie; gli obblighi disponibilità della documentazione sanitaria e trasparenza dei dati; le linee-guida quali criteri di esclusione della responsabilità del sanitario; la responsabilità penale; la natura della responsabilità civile della struttura sanitarie e del medico; il doppio binario dell'azione di rivalsa; i risvolti assicurativi.
In conclusione, la responsabilità sanitaria è un settore complesso e in continua evoluzione. La legge Gelli-Bianco ha introdotto importanti novità in materia di responsabilità sanitaria, ma la giurisprudenza continua a svolgere un ruolo fondamentale nell'interpretazione e nell'applicazione della legge.
Massimo Montisci, esperto in indagini medico legali, offre valutazioni approfondite dei casi di responsabilità medica.
Infezioni nosocomiali e responsabilità sanitaria
Le infezioni nosocomiali (od “ospedaliere”) – tecnicamente dette I.C.A., ovvero infezioni correlate all’assistenza (sanitaria) – rappresentano uno fra i principali problemi dei sistemi di salute pubblica e sono determinate da un eterogeneo insieme di condizioni differenti sotto il profilo microbiologico, fisiologico ed epidemiologico.
Causate dalla presenza di microrganismi patogeni opportunisti in ambiente ospedaliero, le infezioni ospedaliere sono, per definizione, quelle infezioni che non erano presenti (quindi non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione) all’ingresso del paziente nell’ambiente di ricovero o di assistenza, ed insorgono durante il ricovero e la degenza o, più raramente, dopo le dimissioni del paziente.
Sotto il profilo della responsabilità medico-sanitaria, che – come noto – ha natura contrattuale, è ragionevole ritenere sia sussistente la responsabilità dell’Ente Ospedaliero nella genesi dell’infezione correlata all’assistenza, salvo che lo stesso non riesca a dimostrare che la propria Struttura ed il proprio personale agirono nel pieno rispetto di diligenza e prudenza qualificata e proporzionata alla natura della prestazione, e che venne fatto tutto il possibile per evitare il contagio in base alle indicazioni ampiamente condivise e pretese dalla letteratura scientifica, nonché dalle vigenti previsioni normative.
Responsabilità dello specializzando e valutazioni legali
La responsabilità sanitaria dello specializzando è tema estremamente delicato, che riguarda i danni causati durante il periodo formativo.
Manovra di Kristeller e rischi medico-legali
La manovra di Kristeller è una manovra ostetrica che viene utilizzata per aiutare la nascita del bambino. La manovra di Kristeller consiste nella pressione esercitata dall'operatore sanitario sulla parte superiore dell'addome della donna in travaglio. La manovra di Kristeller è una manovra controversa, poiché può essere associata a rischi per la salute della donna e del bambino.
Responsabilità sanitaria in ambito cardiologico
Nel contesto della cardiologia, la valutazione della responsabilità sanitaria è cruciale a causa della complessità di questa disciplina. La legge Gelli-Bianco non prevede disposizioni specifiche per questa materia. Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato alcune regole generali in materia di responsabilità in ambito cardiologico.
In particolare, la giurisprudenza ha stabilito che:
– Il cardiologo è tenuto a valutare attentamente il rischio e il beneficio di ogni intervento o trattamento cardiologico.
– Il cardiologo deve informare il paziente in modo completo e comprensibile dei rischi e dei benefici di ogni intervento o trattamento cardiologico.
– Il cardiologo deve adottare tutte le misure idonee a prevenire i danni al paziente.

